Un sistema ad hoc per la rilevazione di dati sulle
attività assistenziali dei dipartimenti di salute
mentale, che mira alla piena condivisione delle
informazioni tra aziende sanitarie, regioni o
province autonome e amministrazioni centrali,
in risposta ai bisogni di salute dell'utenza.
È quanto prevede il Decreto del Ministro della
È quanto prevede il Decreto del Ministro della
Salute che istituisce il “Sistema informativo
per la salute mentale”, pubblicato sulla
GU del 29 ottobre 2010.
Il sistema, nel rispetto della privacy dei cittadini-utenti,
GU del 29 ottobre 2010.
Il sistema, nel rispetto della privacy dei cittadini-utenti,
è concepito per costituire una base dati integrata,
dalla quale rilevare informazioni relative all'assistenza
a persone adulte con problemi psichiatrici.
Esso si basa su tracciati record di scambio, consentendo così la
cooperazione ed integrazione dei diversi sistemi informativi
localmente in uso, che rimangono pertanto gestiti in piena
autonomia dalle singole amministrazioni regionali.
Le regioni e le province autonome comunicano al “Sistema
informativo per la salute mentale”, mantenendole aggiornate,
le informazioni anagrafiche dei Dipartimenti di salute mentale
secondo le modalità indicate nel disciplinare tecnico allegato al
decreto, contenente, fra l’altro, una puntuale descrizione del sistema
informativo, le modalità di abilitazione degli utenti, quelle di
trasmissione dei dati e le garanzie per la sicurezza della trasmissione.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, le regioni e
le province autonome hanno la facoltà di mettere a disposizione
del Sistema informativo per la salute mentale i dati del 2010.
Leggi Sistema informativo per la salute mentale
Esso si basa su tracciati record di scambio, consentendo così la
cooperazione ed integrazione dei diversi sistemi informativi
localmente in uso, che rimangono pertanto gestiti in piena
autonomia dalle singole amministrazioni regionali.
Le regioni e le province autonome comunicano al “Sistema
informativo per la salute mentale”, mantenendole aggiornate,
le informazioni anagrafiche dei Dipartimenti di salute mentale
secondo le modalità indicate nel disciplinare tecnico allegato al
decreto, contenente, fra l’altro, una puntuale descrizione del sistema
informativo, le modalità di abilitazione degli utenti, quelle di
trasmissione dei dati e le garanzie per la sicurezza della trasmissione.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, le regioni e
le province autonome hanno la facoltà di mettere a disposizione
del Sistema informativo per la salute mentale i dati del 2010.
Leggi Sistema informativo per la salute mentale
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